Art. 50 c.c.

Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434. Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Possesso temporaneo dei beni dell’assente

L’art. 50 disciplina gli effetti patrimoniali della dichiarazione di assenza. Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale può ordinare l’apertura degli atti di ultima volontà e consentire ai soggetti che sarebbero eredi, legatari o titolari di diritti dipendenti dalla morte dell’assente di ottenere un esercizio temporaneo delle rispettive posizioni. L’immissione nel possesso non equivale a successione definitiva: resta una misura provvisoria fondata sull’incertezza circa l’esistenza in vita dell’assente. Per questo la legge richiede cauzione o altre cautele idonee. La norma tutela anche chi sarebbe liberato da obbligazioni per effetto della morte, con l’eccezione espressa delle obbligazioni alimentari indicate dall’art. 434 c.c.

Ratio

La ratio è consentire una gestione provvisoria dei beni e dei rapporti dell’assente, bilanciando gli interessi dei possibili successori con la necessità di proteggere il patrimonio in caso di ritorno.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano natura temporanea dell’immissione, obbligo di cauzione e sorte dei diritti esercitati in via provvisoria.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 49 e 434.

Fonti del commento

Norme collegate

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