Art. 49 c.c.

Dichiarazione di assenza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Dichiarazione di assenza

L’art. 49 consente di chiedere la dichiarazione di assenza dopo un anno dall’ultima notizia dello scomparso. La legittimazione spetta ai presunti successori legittimi e a chiunque possa ragionevolmente vantare diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla sua morte. L’assenza rappresenta una fase successiva alla semplice scomparsa: permane l’incertezza sulla morte, ma l’ordinamento consente una gestione più strutturata dei rapporti patrimoniali e prepara l’eventuale immissione temporanea nel possesso dei beni prevista dall’art. 50. La dichiarazione non equivale a dichiarazione di morte presunta.

Ratio

La ratio è consentire una regolazione provvisoria dei rapporti patrimoniali quando l’assenza si protragga nel tempo senza notizie.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano decorrenza dell’anno, legittimazione alla domanda e distinzione tra assenza e morte presunta.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 48 e 50.

Fonti del commento

Norme collegate

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