Art. 48 c.c.

Curatore dello scomparso

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Curatore dello scomparso e conservazione del patrimonio

L’art. 48 disciplina la prima forma di tutela conseguente alla scomparsa di una persona. Quando il soggetto non compare più nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno notizie, il tribunale può nominare un curatore su istanza degli interessati, dei presunti successori o del pubblico ministero. Il curatore rappresenta lo scomparso negli atti indicati dalla norma e il tribunale può adottare ulteriori misure necessarie alla conservazione del patrimonio. La finalità è esclusivamente cautelare: la scomparsa non equivale alla morte né produce immediatamente effetti successori. La nomina non è necessaria se esiste già un legale rappresentante; in presenza di un procuratore, il tribunale interviene solo per gli atti eccedenti i suoi poteri.

Ratio

La ratio è preservare patrimonio e interessi dello scomparso in una fase di incertezza sulla sua esistenza in vita.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano presupposti della scomparsa, poteri del curatore e rapporto con eventuali rappresentanti già nominati.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 49.

Fonti del commento

Norme collegate

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