Art. 47 c.c.

Elezione di domicilio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo III — Del domicilio e della residenza

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Dispositivo — testo vigente

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Elezione di domicilio speciale

L’art. 47 consente di eleggere un domicilio speciale per determinati atti o affari. Il domicilio eletto non sostituisce necessariamente quello generale dell’art. 43: opera soltanto per il rapporto o l’affare cui si riferisce. La scelta deve essere espressa e risultare per iscritto. La disposizione è particolarmente importante nei contratti, nelle notificazioni e nei rapporti professionali, perché consente alle parti di concentrare comunicazioni ed effetti giuridici in un luogo convenzionalmente determinato.

Ratio

La ratio è permettere una localizzazione convenzionale e certa degli effetti giuridici relativi a uno specifico rapporto.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano interpretazione della clausola di elezione, forma scritta e ambito degli effetti rispetto al domicilio generale.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 43.

Fonti del commento

Norme collegate

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