Art. 46 c.c.

Sede delle persone giuridiche

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo III — Del domicilio e della residenza

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Dispositivo — testo vigente

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Sede legale e sede effettiva della persona giuridica

L’art. 46 equipara, per le persone giuridiche, la sede al domicilio o alla residenza quando la legge collega determinati effetti a tali nozioni. Se la sede indicata nell’atto costitutivo o nel registro non coincide con quella effettiva, i terzi possono considerare anche quest’ultima come sede dell’ente. La norma tutela quindi chi entra in rapporto con una persona giuridica facendo affidamento sul luogo in cui essa opera realmente. Il criterio della sede effettiva impedisce che una divergenza puramente formale sia utilizzata a danno dei terzi.

Ratio

La ratio è rendere effettiva la tutela dei terzi quando la sede formale non corrisponda al centro reale dell’attività dell’ente.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano individuazione della sede effettiva e rapporto tra risultanze registrali e realtà operativa.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 16.

Fonti del commento

Norme collegate

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