Art. 45 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo III — Del domicilio e della residenza

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Dispositivo — testo vigente

Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. (1)(1)

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Note

  1. (1)Comma 2(45) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 12-14 luglio 1976, n. 171 (in G.U. 1a s.s. 21/7/1976, n. 191) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 45 del codice civile, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall' art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 20/09/1975

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Testo vigente introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 19/09/1975

La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito è interdetto. Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie può stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilio. Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su lui la patria potestà o la tutela. L'interdetto ha il domicilio del tutore.

L’art. 1 della L. 19 maggio 1975, n. 151 ha integralmente sostituito l’art. 45 c.c. Il testo previgente conteneva il domicilio legale della moglie presso il marito.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

L’art. 45 disciplina alcune ipotesi di domicilio collegate ai rapporti familiari e di protezione. Dal 1975 ciascun coniuge ha un proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. La riforma ha eliminato la previgente regola secondo cui la moglie non legalmente separata aveva il domicilio del marito. Il testo originario rifletteva una struttura gerarchica della famiglia incompatibile con il principio costituzionale di eguaglianza tra coniugi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 171/1976, ha dichiarato illegittima la disciplina previgente nella parte in cui, anche in caso di separazione di fatto, la moglie che avesse fissato altrove la residenza conservava legalmente il domicilio del marito ai fini della competenza territoriale nel giudizio di separazione. Per il minore, il domicilio è collegato alla residenza familiare, al tutore o, nei casi previsti, al genitore convivente. L’interdetto ha il domicilio del tutore.

Ratio

La ratio attuale è garantire autonomia e parità dei coniugi e assicurare criteri certi per il domicilio dei soggetti sottoposti a protezione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano il rapporto tra domicilio individuale dei coniugi, residenza familiare e criteri applicabili ai minori quando i genitori non convivono.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29; codice civile art. 43.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 171/1976del 12/07/1976Decisione chiave

È costituzionalmente illegittima la disciplina previgente dell’art. 45 c.c. nella parte in cui, in caso di separazione di fatto, mantiene il domicilio legale della moglie presso il marito ai fini della competenza territoriale nel giudizio di separazione.

La Corte ha ritenuto la regola incompatibile con gli artt. 3 e 29 Cost., perché la separazione di fatto fa venir meno la giustificazione fondata sull’unità familiare e non consente di mantenere una disparità giuridica tra marito e moglie.

Decisione chiave nel superamento del domicilio legale della moglie e nell’affermazione della parità tra coniugi.

Corte costituzionale

Norme collegate

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