Art. 44 c.c.

Trasferimento della residenza e del domicilio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo III — Del domicilio e della residenza

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Dispositivo — testo vigente

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Trasferimento di residenza e tutela dei terzi

L’art. 44 disciplina l’opponibilità ai terzi del trasferimento della residenza e, in determinate condizioni, del domicilio. Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede finché non sia stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. La regola tutela l’affidamento di chi fa riferimento alle risultanze ufficiali. Quando domicilio e residenza coincidono e la residenza viene trasferita altrove, il domicilio si considera trasferito nei confronti dei terzi di buona fede salvo diversa dichiarazione. La disposizione attribuisce quindi particolare rilevanza alla pubblicità anagrafica senza escludere la possibilità di un diverso domicilio effettivo.

Ratio

La ratio è proteggere l’affidamento dei terzi sulle risultanze ufficiali relative alla residenza e coordinare tali dati con il domicilio.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano buona fede del terzo, efficacia della dichiarazione anagrafica e prova di un domicilio diverso.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 43.

Fonti del commento

Norme collegate

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