Art. 16 c.c.

Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 Testo previgente del comma 3: “Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12”

    Testo previgente

    Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 22/12/2000

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Testo vigente dopo l’abrogazione del terzo comma.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 21/12/2000

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12.

Il terzo comma è stato abrogato nell’ambito della riforma del riconoscimento delle persone giuridiche private.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Fonte ufficiale

Commento

Contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto

L’art. 16 individua gli elementi essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto di associazioni e fondazioni: denominazione, scopo, patrimonio, sede, regole di organizzazione e amministrazione. Per le associazioni devono essere disciplinati anche diritti, obblighi e condizioni di ammissione degli associati; per le fondazioni devono essere indicati criteri e modalità di erogazione delle rendite. Il testo originario conteneva un terzo comma che subordinava le modifiche statutarie all’approvazione dell’autorità governativa nelle forme dell’art. 12. Tale previsione è stata abrogata nel 2000 nel quadro della riforma del riconoscimento delle persone giuridiche private. La norma conserva una funzione centrale perché definisce il contenuto minimo dell’assetto organizzativo dell’ente.

Ratio

La ratio è assicurare trasparenza e determinatezza degli elementi fondamentali della persona giuridica privata.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano il contenuto minimo dello statuto, la distinzione tra clausole necessarie e facoltative e il procedimento di modifica alla luce della disciplina attuale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 12, 14 e 15; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Norme collegate

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