Art. 14 c.c.

Atto costitutivo

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Forma dell’atto costitutivo di associazioni e fondazioni

L’art. 14 richiede l’atto pubblico per la costituzione di associazioni e fondazioni destinate ad acquisire personalità giuridica. Per la fondazione è inoltre ammessa la costituzione testamentaria. La forma solenne risponde all’esigenza di certezza circa identità dell’ente, finalità, patrimonio e volontà del fondatore. Nella fondazione testamentaria l’effetto costitutivo si collega alla disposizione mortis causa e alle regole successorie. La norma va coordinata con il D.P.R. 361/2000 e con le discipline speciali degli enti del Terzo settore quando applicabili.

Ratio

La ratio è assicurare certezza documentale alla nascita degli enti riconosciuti e alla destinazione patrimoniale propria della fondazione.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano il rapporto tra atto costitutivo, statuto, riconoscimento e, per le fondazioni testamentarie, le regole successorie.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 15 e 16.

Fonti del commento

Norme collegate

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