Art. 15 c.c.

Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Revoca dell’atto di fondazione

L’art. 15 riconosce al fondatore il potere di revocare l’atto di fondazione fino a quando non intervenga il riconoscimento oppure non sia iniziata l’attività dell’opera. Il limite temporale tutela l’affidamento connesso alla costituzione dell’ente e alla destinazione del patrimonio allo scopo indicato dal fondatore. Una volta consolidata la fondazione attraverso il riconoscimento o l’avvio dell’attività, la volontà individuale non può più liberamente rimuovere il vincolo. La facoltà di revoca è personale e non si trasmette agli eredi.

Ratio

La ratio è bilanciare libertà del fondatore e stabilità della destinazione patrimoniale una volta che la fondazione abbia assunto consistenza giuridica o operativa.

Questioni interpretative

È centrale individuare il momento in cui la revoca non è più possibile, specie quando l’attività dell’opera sia iniziata prima del riconoscimento.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 14.

Fonti del commento

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.