Art. 13 c.c.

Società

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Rinvio alla disciplina delle società

L’art. 13 opera un rinvio sistematico: le società non sono regolate dalle norme sulle persone giuridiche del Libro I, ma dalle disposizioni del Libro V del codice civile. Il rinvio riflette la scelta del legislatore di collocare la disciplina societaria nell’ambito dell’impresa e del lavoro, distinguendola dal regime generale delle associazioni e fondazioni. La norma è breve ma importante sul piano sistematico perché evita sovrapposizioni tra categorie di enti che, pur potendo essere dotati di personalità giuridica, rispondono a strutture e finalità differenti.

Ratio

La ratio è separare la disciplina societaria da quella generale degli enti del Libro I e rinviare al sistema speciale del Libro V.

Questioni interpretative

Le questioni applicative emergono soprattutto nei rapporti tra disciplina generale della soggettività e norme speciali sui singoli tipi societari.

Fonti del commento

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