Art. 12 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 Testo previgente dell’articolo: “Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.”

    Testo previgente

    Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 21/12/2000

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in vigore dal 22 dicembre 2000.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: riconoscimento delle persone giuridiche private

L’art. 12 disciplinava il sistema originario di riconoscimento delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni private attraverso un provvedimento dell’autorità pubblica. Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha abrogato la disposizione e introdotto un sistema di riconoscimento mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, subordinata alla verifica delle condizioni previste dal regolamento. Il passaggio segna il superamento del modello concessorio originario e l’adozione di una procedura amministrativa più tipizzata. L’articolo conserva quindi valore storico per comprendere l’evoluzione della personalità giuridica degli enti privati.

Ratio

La ratio originaria era sottoporre l’acquisto della personalità giuridica privata a un controllo pubblico preventivo.

Questioni interpretative

Oggi la personalità giuridica delle associazioni e fondazioni riconosciute deve essere ricostruita attraverso il D.P.R. 361/2000 e le discipline speciali applicabili.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 14 e 16; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.