Art. 11 c.c.

Persone giuridiche pubbliche

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Persone giuridiche pubbliche e capacità di diritto pubblico

L’art. 11 c.c. riconosce a province, comuni ed enti pubblici dotati di personalità giuridica il godimento dei diritti secondo la disciplina pubblicistica applicabile. La disposizione va letta nel quadro costituzionale e amministrativo contemporaneo, nel quale gli enti pubblici sono titolari di capacità giuridica ma operano secondo regole differenziate rispetto ai soggetti privati. La loro autonomia incontra i limiti derivanti dalla legge, dal principio di legalità e dalla specifica funzione pubblica attribuita all’ente. L’articolo mantiene una funzione di raccordo tra codice civile e diritto pubblico, senza trasformare la disciplina civilistica in fonte primaria dell’organizzazione degli enti pubblici.

Ratio

La ratio è riconoscere la soggettività degli enti pubblici e rinviare alle fonti pubblicistiche per la misura e le modalità di esercizio dei loro diritti.

Questioni interpretative

Il problema principale è distinguere gli atti compiuti nell’esercizio di potestà pubblicistiche da quelli posti in essere secondo strumenti di diritto privato.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 5, 97 e 114.

Fonti del commento

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