Art. 17 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloComma 1 — annotazione ufficialeARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  2. (2)Nota relativa all’articolo(108) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 17/05/1997

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Articolo abrogato dall’art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il 18 maggio 1997.

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche

L’art. 17 subordinava all’autorizzazione governativa l’acquisto di immobili e l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle persone giuridiche. La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha abrogato tale controllo, segnando il superamento di un modello caratterizzato da un forte intervento amministrativo sulle acquisizioni patrimoniali degli enti. Dopo l’abrogazione, la validità degli acquisti non dipende più dall’autorizzazione prevista dal vecchio art. 17, ferme restando le discipline speciali e le regole proprie dei singoli enti.

Ratio

La ratio originaria era sottoporre a controllo pubblico gli incrementi patrimoniali delle persone giuridiche riconosciute; la riforma del 1997 ha eliminato tale meccanismo.

Questioni interpretative

La disposizione è abrogata. Occorre distinguere gli effetti delle acquisizioni anteriori dalla disciplina successiva alla L. 127/1997.

Disposizioni collegate

L. 15 maggio 1997, n. 127.

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