Art. 51 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Assegno alimentare al coniuge dell’assente

L’art. 51 tutela il coniuge dell’assente che versi in stato di bisogno, consentendogli di ottenere dal tribunale un assegno alimentare. La misura si aggiunge a quanto spetta al coniuge in forza del regime patrimoniale e di eventuali diritti successori temporaneamente rilevanti. Il giudice determina l’assegno tenendo conto delle condizioni della famiglia e dell’entità del patrimonio dell’assente. La disposizione ha natura assistenziale e mira a evitare che l’incertezza sulla sorte dell’assente lasci privo di sostegno il coniuge economicamente dipendente.

Ratio

La ratio è garantire protezione economica al coniuge dell’assente durante la fase di incertezza sulla sua esistenza in vita.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano lo stato di bisogno, la quantificazione dell’assegno e il coordinamento con gli altri diritti patrimoniali del coniuge.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 49 e 50.

Fonti del commento

Norme collegate

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