Art. 58 c.c.

Dichiarazione di morte presunta dell'assente

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Dichiarazione di morte presunta

L’art. 58 consente la dichiarazione di morte presunta quando siano trascorsi cinque anni dall’ultima notizia dell’assente, alle condizioni indicate dalla norma. La sentenza fissa la morte presunta nel giorno cui risale l’ultima notizia. La dichiarazione può essere pronunciata anche in assenza di una precedente dichiarazione di assenza. La morte presunta produce effetti molto più incisivi della semplice assenza, perché consente il passaggio a un assetto tendenzialmente definitivo dei rapporti personali e patrimoniali, ferma la disciplina del ritorno del dichiarato morto prevista dagli articoli successivi.

Ratio

La ratio è consentire la stabilizzazione dei rapporti giuridici quando la scomparsa si protragga per un periodo significativo e non vi siano più notizie della persona.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano decorrenza del termine, individuazione dell’ultima notizia e rapporti tra assenza e morte presunta.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 48, 49, 50 e 60.

Fonti del commento

Norme collegate

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