Art. 59 c.c.

Termine per la rinnovazione dell'istanza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Rinnovazione della domanda di morte presunta

L’art. 59 impedisce di riproporre immediatamente una domanda di morte presunta già rigettata. È necessario attendere almeno due anni, così da evitare la reiterazione di istanze basate sul medesimo quadro fattuale e consentire che emergano nuovi elementi o decorra ulteriore tempo. La disposizione svolge una funzione di stabilità processuale in una materia nella quale gli effetti personali e patrimoniali della decisione sono particolarmente rilevanti.

Ratio

La ratio è evitare domande reiterate prive di nuovi presupposti e garantire serietà all’accertamento della morte presunta.

Questioni interpretative

Il profilo centrale è la decorrenza del biennio e la possibilità di valorizzare fatti sopravvenuti.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 58.

Fonti del commento

Norme collegate

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