Art. 57 c.c.

Prova della morte dell'assente

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Prova della morte dell’assente e apertura della successione

L’art. 57 regola il caso in cui, durante il possesso temporaneo, venga provata la morte dell’assente. La successione si apre a favore di coloro che risultavano eredi o legatari al momento effettivo della morte. La disciplina temporanea dell’assenza cede quindi il passo alle ordinarie regole successorie. Restano salvi gli effetti degli atti già compiuti secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 56.

Ratio

La ratio è sostituire il regime provvisorio dell’assenza con quello definitivo della successione quando la morte venga accertata.

Questioni interpretative

Il punto essenziale è individuare il momento reale della morte, dal quale dipende l’identificazione degli eredi e legatari.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 56.

Fonti del commento

Norme collegate

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