Art. 56 c.c.

Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.

Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili. Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Ritorno dell’assente e cessazione degli effetti dell’assenza

L’art. 56 disciplina il ritorno dell’assente o la prova della sua esistenza in vita. In tal caso cessano gli effetti della dichiarazione di assenza e i beni devono essere restituiti. Restano però fermi gli atti dispositivi compiuti validamente ai sensi dell’art. 54. La norma tutela contemporaneamente l’assente che ritorna e la stabilità degli atti autorizzati nel periodo di assenza. Se l’assenza è stata volontaria e ingiustificata, l’assente perde inoltre il diritto alle rendite che gli erano state riservate.

Ratio

La ratio è ripristinare la piena titolarità dell’assente senza travolgere gli atti legittimamente compiuti nel periodo intermedio.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano restituzione dei beni, sorte degli atti autorizzati e conseguenze dell’assenza volontaria non giustificata.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 48, 52, 53 e 54.

Fonti del commento

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