Art. 53 c.c.

Godimento dei beni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Godimento delle rendite dei beni dell’assente

L’art. 53 distingue tra familiari stretti e altri possessori temporanei. Ascendenti, discendenti e coniuge trattengono integralmente le rendite dei beni; gli altri possessori devono invece riservarne un terzo all’assente. La disciplina riflette una maggiore tutela per i familiari più prossimi e conserva una quota delle rendite a favore dell’assente nel caso in cui il possesso sia esercitato da soggetti più lontani.

Ratio

La ratio è bilanciare utilità del possesso temporaneo e salvaguardia patrimoniale dell’assente.

Questioni interpretative

Il principale profilo applicativo riguarda l’individuazione delle rendite e la loro ripartizione tra possessore e quota riservata.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 52 e 56.

Fonti del commento

Norme collegate

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