Art. 54 c.c.

Limiti alla disponibilità dei beni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Limiti agli atti di disposizione sui beni dell’assente

L’art. 54 limita il potere dei possessori temporanei di alienare, ipotecare o dare in pegno i beni dell’assente. Tali atti sono consentiti soltanto quando ricorra una necessità o un’utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il giudice, autorizzando l’operazione, stabilisce anche l’impiego delle somme ricavate. La norma impedisce che una gestione provvisoria si trasformi in una libera disposizione del patrimonio.

Ratio

La ratio è preservare l’integrità del patrimonio dell’assente consentendo atti dispositivi solo quando concretamente necessari o utili.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano nozione di necessità o utilità evidente e destinazione delle somme ricavate.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 52 e 56.

Fonti del commento

Norme collegate

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