Art. 55 c.c.

Immissione di altri nel possesso temporaneo

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Sopravvenienza di aventi diritto nel possesso temporaneo

L’art. 55 consente a chi dimostri di avere un diritto prevalente o pari a quello del possessore temporaneo di sostituirlo o affiancarlo nel possesso. La verifica deve essere compiuta con riferimento al giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente. Il nuovo avente diritto non può però pretendere i frutti maturati anteriormente alla domanda giudiziale. La norma tutela l’esattezza della posizione successoria o patrimoniale senza destabilizzare retroattivamente la gestione già svolta.

Ratio

La ratio è correggere la titolarità del possesso temporaneo quando emergano diritti migliori, salvaguardando però gli effetti già prodotti.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano prova del diritto prevalente e decorrenza del diritto ai frutti.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 50 e 52.

Fonti del commento

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