Art. 64 c.c.

Immissione nel possesso e inventario

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni.

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58. Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni. Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Immissione definitiva nel possesso e inventario

L’art. 64 disciplina il caso in cui la morte presunta venga dichiarata senza che vi sia stata una precedente immissione nel possesso temporaneo. Gli aventi diritto conseguono il pieno esercizio delle rispettive posizioni dopo l’esecutività della sentenza, ma devono far precedere il possesso dalla formazione dell’inventario. L’inventario è richiesto anche nei casi speciali dell’art. 60 e svolge una funzione di trasparenza e ricostruzione patrimoniale, particolarmente importante qualora il dichiarato morto faccia successivamente ritorno.

Ratio

La ratio è consentire l’acquisizione definitiva dei beni mantenendo una documentazione certa della consistenza patrimoniale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano obbligo di inventario e rapporti con una eventuale successiva ricomparsa del dichiarato morto.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 58, 60 e 66.

Fonti del commento

Norme collegate

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