Art. 118 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non e pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.”

    Testo previgente

    Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non e pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 19/09/1975

Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età. Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 118 abrogato: matrimonio contratto sotto l’età prevista

L’art. 118, oggi abrogato, regolava la possibilità di impugnare il matrimonio contratto da persona che non avesse raggiunto l’età richiesta dalla disciplina allora vigente. La norma prevedeva limiti temporali all’impugnazione e una specifica regola collegata alla gravidanza della moglie. È stata abrogata dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 nell’ambito della riforma del diritto di famiglia. La disciplina attuale dell’impugnazione per violazione dell’art. 84 è contenuta nell’art. 117 c.c., che adotta un’impostazione diversa e maggiormente coerente con l’autonomia del minore divenuto maggiorenne.

Ratio

La disposizione ha oggi valore storico; la sua abrogazione si inserisce nel complessivo riassetto del diritto matrimoniale del 1975.

Questioni interpretative

Occorre evitare di applicare la vecchia disciplina alle fattispecie regolate dall’attuale art. 117 c.c.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 84 e 117.

Fonti del commento

Norme collegate

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