Art. 119 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Interdizione. Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Interdizione. Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Impugnazione del matrimonio dell’interdetto

L’art. 119 disciplina l’impugnazione del matrimonio della persona interdetta per infermità di mente. L’azione spetta al tutore, al pubblico ministero, ai soggetti titolari di un interesse legittimo e, dopo la revoca dell’interdizione, alla stessa persona che era interdetta. È necessario che l’interdizione fosse già definitiva al momento del matrimonio oppure, se pronunciata successivamente, che l’infermità esistesse già al momento della celebrazione. La coabitazione protratta per un anno dopo la revoca dell’interdizione impedisce l’azione, valorizzando il successivo consolidamento consapevole del rapporto.

Ratio

La ratio è proteggere il consenso matrimoniale della persona interdetta, senza ignorare l’eventuale successiva volontà di mantenere il vincolo.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano prova della preesistenza dell’infermità, legittimazione e significato della coabitazione successiva alla revoca.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 85.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.