Art. 120 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Incapacità di intendere o di volere. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Incapacità di intendere o di volere. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Incapacità naturale al momento del matrimonio

L’art. 120 consente al coniuge non interdetto di impugnare il matrimonio quando dimostri di essere stato incapace di intendere o di volere al momento della celebrazione, anche per una causa transitoria. Il vizio deve esistere nel preciso momento in cui viene espresso il consenso matrimoniale e deve essere provato da chi agisce. L’azione non è più proponibile quando, recuperata la piena capacità, sia seguita una coabitazione protratta per un anno: la legge attribuisce a tale comportamento il significato di consolidamento del vincolo.

Ratio

La ratio è assicurare che il matrimonio derivi da un consenso realmente consapevole, salvaguardando al contempo la stabilità del rapporto successivamente confermato nei fatti.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano prova retrospettiva dell’incapacità, nesso temporale con la celebrazione e rilevanza della coabitazione successiva.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 85 e 119.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.