Art. 121 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.Parimenti l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.”

    Testo previgente

    Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.Parimenti l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 19/09/1975

Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario. L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio. Parimenti l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 121 abrogato: impugnazione per mancanza dell’assenso

L’art. 121 disciplinava l’impugnazione del matrimonio celebrato senza l’assenso richiesto dalla previgente disciplina. La disposizione attribuiva l’azione alla persona il cui assenso era necessario e allo sposo interessato, ma prevedeva forme di stabilizzazione del vincolo in caso di approvazione espressa o tacita o decorso di determinati termini. L’articolo è stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, nell’ambito della riforma del diritto di famiglia. Il testo ha oggi esclusivo valore storico.

Ratio

La ratio originaria era subordinare alcuni matrimoni a un controllo familiare mediante assenso; la riforma del 1975 ha superato tale modello.

Questioni interpretative

La disposizione non è più applicabile e va distinta dall’attuale sistema di autorizzazione giudiziale del minore previsto dall’art. 84 c.c.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 84 e 90.

Fonti del commento

Norme collegate

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