Art. 88 c.c.

Delitto

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Impedimento matrimoniale derivante da delitto

L’art. 88 vieta il matrimonio tra persone quando una di esse sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. La norma tutela l’ordine familiare e impedisce che un grave delitto contro il precedente coniuge possa essere seguito da matrimonio con il coniuge superstite. Quando il procedimento penale non sia ancora concluso ma siano intervenuti gli atti processuali indicati dalla norma, la celebrazione viene sospesa fino alla sentenza di proscioglimento.

Ratio

La ratio è impedire che un vincolo matrimoniale si costituisca in un contesto segnato da un grave delitto contro il precedente coniuge.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano definitività della condanna e effetti della pendenza del procedimento penale.

Fonti del commento

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