Art. 87 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Parentela, affinità, adozione....

Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta...; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. (1)(1)

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione.... L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 DA VERIFICARE — il testo previgente presente in banca risultava tronco; non viene mantenuto finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Parentela, affinità, adozione.... Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta...; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. (1) Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione.... L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Impedimenti matrimoniali per parentela, affinità e adozione

L’art. 87 individua una serie di impedimenti matrimoniali fondati su parentela, affinità e adozione. Alcuni divieti sono assoluti, come quelli tra ascendenti e discendenti o tra fratelli e sorelle; altri possono essere superati mediante autorizzazione giudiziale nei casi espressamente indicati. La disciplina protegge l’assetto familiare e impedisce unioni ritenute incompatibili con la struttura dei rapporti parentali e affettivi già esistenti. La norma deve essere coordinata con gli artt. 74 e 78 c.c., che definiscono parentela e affinità. Il testo ha subito interventi normativi; per le versioni previgenti va mantenuta una ricostruzione rigorosa sulla base della specifica vigenza ufficiale.

Ratio

La ratio è prevenire matrimoni incompatibili con determinati rapporti familiari o adottivi.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano natura assoluta o dispensabile dei singoli impedimenti e condizioni dell’autorizzazione giudiziale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 74 e 78.

Fonti del commento

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.