Art. 116 c.c.

Matrimonio dello straniero nel Regno

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. (1)(1)

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Note

  1. (1)Comma 1(198) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 giugno 2011, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall' art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 28/07/2011

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle parole relative al documento attestante la regolarità del soggiorno.

Corte costituzionale, sentenza n. 245/2011

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 08/08/2009al 27/07/2011

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

La L. 94/2009 aveva aggiunto il requisito della regolarità del soggiorno; la Corte costituzionale n. 245/2011 ha dichiarato illegittime le relative parole.

Legge 15 luglio 2009, n. 94 / Corte cost. n. 245/2011

Fonte ufficiale

Commento

Matrimonio dello straniero e diritto fondamentale a sposarsi

L’art. 116 disciplina il matrimonio dello straniero in Italia, richiedendo in via generale una dichiarazione dell’autorità competente del Paese di appartenenza dalla quale risulti l’assenza di impedimenti secondo la legge personale. Nel 2009 era stato aggiunto l’obbligo di produrre anche un documento attestante la regolarità del soggiorno. La Corte costituzionale, con sentenza n. 245/2011, ha dichiarato illegittime tali parole, ritenendo sproporzionato subordinare l’esercizio del diritto fondamentale al matrimonio alla regolarità del soggiorno. Lo straniero resta comunque soggetto agli impedimenti inderogabili espressamente richiamati dalla norma e, quando abbia domicilio o residenza in Italia, agli obblighi di pubblicazione previsti dal codice.

Ratio

La ratio attuale è coordinare la legge personale dello straniero con gli impedimenti inderogabili dell’ordinamento italiano senza comprimere irragionevolmente il diritto fondamentale al matrimonio.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano nulla osta, impedimenti inderogabili, impossibilità o rifiuto dell’autorità straniera e incidenza dei principi costituzionali.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2, 3 e 29; codice civile artt. 85, 86, 87, 88 e 89.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 245/2011del 20/07/2011Decisione chiave

È costituzionalmente illegittimo subordinare il matrimonio dello straniero alla produzione di un documento attestante la regolarità del soggiorno.

La Corte ha eliminato dall’art. 116, primo comma, c.c. il requisito introdotto nel 2009 relativo alla regolarità del soggiorno, valorizzando il diritto fondamentale al matrimonio e il principio di proporzionalità.

Decisione chiave sul rapporto tra status dello straniero e diritto fondamentale al matrimonio.

Corte costituzionale

Norme collegate

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