Art. 115 c.c.

Matrimonio del cittadino all'estero

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 Testo previgente del comma 2: “Salvi i casi previsti dalla legge .”

    Testo previgente

    Salvi i casi previsti dalla legge .

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 30/03/2001

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

Testo vigente dopo l’abrogazione del secondo comma.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 29/03/2001

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. Salvi i casi previsti dalla legge.

Il D.P.R. 396/2000 ha abrogato il secondo comma dell’art. 115.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale

Commento

Matrimonio del cittadino celebrato all’estero

L’art. 115 stabilisce che il cittadino italiano resta soggetto ai requisiti sostanziali previsti dalla sezione dedicata alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio anche quando celebri all’estero secondo le forme del luogo. La disposizione distingue quindi il profilo formale della celebrazione, che può seguire la legge locale, dai requisiti sostanziali personali che continuano a vincolare il cittadino. Il D.P.R. 396/2000 ha abrogato il secondo comma originario, lasciando invariato il nucleo della regola.

Ratio

La ratio è evitare che la celebrazione all’estero consenta di eludere gli impedimenti matrimoniali previsti dall’ordinamento italiano.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano distinzione tra forma del matrimonio e condizioni sostanziali di capacità e libertà matrimoniale.

Fonti del commento

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