Art. 114 c.c.

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.

Disposizione storica collegata all’ordinamento monarchico, priva di attuale presupposto istituzionale.

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 114 e matrimonio della Famiglia Reale

L’art. 114 è una disposizione storica riferita al Re Imperatore e alla Famiglia Reale. La norma attribuiva al presidente del Senato le funzioni di ufficiale dello stato civile per tali matrimoni e consentiva al Re di stabilire luogo e celebrazione per procura. Con l’instaurazione della Repubblica è venuto meno il presupposto istituzionale della disposizione. Il testo conserva pertanto valore storico-documentale e non costituisce disciplina matrimoniale attuale.

Ratio

La ratio originaria era predisporre un regime speciale di celebrazione per la Casa reale; oggi la disposizione è priva del relativo presupposto istituzionale.

Questioni interpretative

Il profilo interpretativo è esclusivamente storico-sistematico.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 1; codice civile art. 111.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.