Art. 113 c.c.

Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Matrimonio davanti all’apparente ufficiale dello stato civile

L’art. 113 tutela l’affidamento degli sposi quando il matrimonio sia celebrato davanti a una persona che, pur priva della qualità formale di ufficiale dello stato civile, ne eserciti pubblicamente le funzioni. Il matrimonio è considerato celebrato davanti all’ufficiale competente, salvo che entrambi gli sposi sapessero, al momento della celebrazione, della mancanza della qualità. La norma applica una regola di apparenza giuridica per proteggere la buona fede e la stabilità dello status matrimoniale.

Ratio

La ratio è salvaguardare l’affidamento incolpevole degli sposi sull’esercizio pubblico delle funzioni di stato civile.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano effettività dell’esercizio pubblico delle funzioni e prova della conoscenza della carenza di qualità da parte di entrambi gli sposi.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 106 e 107.

Fonti del commento

Norme collegate

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