Art. 112 c.c.

Rifiuto della celebrazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Rifiuto della celebrazione e tutela giurisdizionale

L’art. 112 limita il potere dell’ufficiale dello stato civile di rifiutare la celebrazione: il rifiuto è ammesso soltanto per una causa prevista dalla legge. La decisione deve essere motivata mediante certificato e può essere impugnata davanti al tribunale, che decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. La norma protegge la libertà matrimoniale da rifiuti amministrativi arbitrari, ma mantiene il necessario controllo sugli impedimenti legali.

Ratio

La ratio è garantire che il rifiuto della celebrazione sia legalmente fondato, motivato e sottoposto a controllo giurisdizionale.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano natura della causa ostativa, adeguatezza della motivazione e limiti del sindacato del tribunale.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 98.

Fonti del commento

Norme collegate

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