Art. 111 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Celebrazione per procura. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Celebrazione per procura. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Celebrazione del matrimonio per procura

L’art. 111 ammette in casi eccezionali la celebrazione del matrimonio per procura. La possibilità è prevista, in tempo di guerra, per militari e persone al seguito delle forze armate e, inoltre, quando uno degli sposi risiede all’estero e ricorrano gravi motivi valutati dal tribunale. La procura deve individuare specificamente la persona con cui il matrimonio sarà contratto e, di regola, risultare da atto pubblico. La sua efficacia è temporalmente limitata a centottanta giorni. La disposizione costituisce un’eccezione al principio della manifestazione personale del consenso, ma conserva la personalità della scelta matrimoniale attraverso la specificità della procura e il controllo giudiziale nei casi previsti.

Ratio

La ratio è consentire il matrimonio quando la presenza personale sia oggettivamente difficile, senza sacrificare certezza e specificità del consenso.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano gravità dei motivi, forma e contenuto della procura, durata e conseguenze della revoca.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 107 e 114.

Fonti del commento

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