Art. 107 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Forma della celebrazione. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Forma della celebrazione. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Forma della celebrazione e consenso matrimoniale

L’art. 107 disciplina la forma essenziale della celebrazione civile. Alla presenza di due testimoni l’ufficiale dello stato civile dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 c.c., riceve personalmente e separatamente la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie e dichiara costituito il matrimonio. L’atto di matrimonio deve essere formato immediatamente dopo la celebrazione. La norma evidenzia il carattere personale del consenso: la dichiarazione matrimoniale deve provenire direttamente da ciascuna parte e costituisce il momento centrale della celebrazione.

Ratio

La ratio è garantire certezza, solennità e libera manifestazione personale del consenso matrimoniale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano presenza dei testimoni, personalità del consenso, ruolo dell’ufficiale e formazione immediata dell’atto.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 143, 144 e 147.

Fonti del commento

Norme collegate

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