Art. 106 c.c.

Luogo della celebrazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Luogo ordinario della celebrazione del matrimonio

L’art. 106 stabilisce la regola ordinaria secondo cui il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile cui è stata richiesta la pubblicazione. La disposizione collega luogo, pubblicità e competenza dell’ufficiale celebrante, assicurando certezza formale alla celebrazione. La regola conosce eccezioni, tra cui la celebrazione in un comune diverso prevista dall’art. 109 e quella fuori dalla casa comunale per impedimento di uno degli sposi disciplinata dall’art. 110.

Ratio

La ratio è assicurare pubblicità, certezza e competenza nella celebrazione del matrimonio civile.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano competenza territoriale dell’ufficiale e applicazione delle eccezioni previste dagli articoli successivi.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 109 e 110.

Fonti del commento

Norme collegate

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