Art. 109 c.c.

Celebrazione in un comune diverso

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Celebrazione del matrimonio in un comune diverso

L’art. 109 consente, per necessità o convenienza, che il matrimonio sia celebrato in un comune diverso da quello ordinariamente competente ai sensi dell’art. 106. L’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la pubblicazione, decorso il termine previsto dall’art. 99, richiede per iscritto l’ufficiale del comune nel quale si terrà la celebrazione. La richiesta deve essere menzionata e inserita nell’atto; dopo la celebrazione, una copia autentica viene trasmessa per la trascrizione all’ufficiale richiedente. Il sistema garantisce continuità documentale tra pubblicazione, celebrazione e registrazione.

Ratio

La ratio è consentire flessibilità territoriale senza perdere certezza e tracciabilità degli adempimenti di stato civile.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano sussistenza della necessità o convenienza e corretta trasmissione dell’atto ai fini della trascrizione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 99 e 106.

Fonti del commento

Norme collegate

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