Art. 99 c.c.

Termine per la celebrazione del matrimonio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Termini tra pubblicazione e celebrazione

L’art. 99 stabilisce due termini. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione. Se, invece, non viene celebrato entro i centottanta giorni successivi, la pubblicazione perde efficacia e deve essere rinnovata. La disciplina assicura un intervallo utile per eventuali controlli e opposizioni, ma evita che una pubblicazione ormai troppo risalente possa essere utilizzata indefinitamente.

Ratio

La ratio è bilanciare tempo necessario ai controlli preventivi e attualità della pubblicazione matrimoniale.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano computo dei termini e conseguenze della celebrazione tardiva o anticipata.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 93 e 100.

Fonti del commento

Norme collegate

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