Art. 93 c.c.

Pubblicazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 Testo previgente del comma 2: “La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione”

    Testo previgente

    La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 30/03/2001

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

Testo vigente dopo l’abrogazione del secondo comma.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 29/03/2001

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.

Il D.P.R. 396/2000 ha abrogato il secondo comma dell’art. 93.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale

Commento

Pubblicazione del matrimonio

L’art. 93 stabilisce che la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione curata dall’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione svolge una funzione di controllo preventivo e di trasparenza, permettendo l’emersione di eventuali impedimenti matrimoniali prima della celebrazione. Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha abrogato il secondo comma originario, che descriveva in dettaglio l’affissione dell’atto alla porta della casa comunale. Le modalità operative sono oggi disciplinate dalla normativa sullo stato civile.

Ratio

La ratio è consentire un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni per il matrimonio e sull’assenza di impedimenti.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano rapporto tra disciplina codicistica e regolamento dello stato civile, nonché effetti delle irregolarità della pubblicazione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 94, 96, 98, 99 e 100.

Fonti del commento

Norme collegate

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