Art. 92 c.c.

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942

Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.

Testo storico legato all’ordinamento monarchico.

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 92 e ordinamento monarchico

L’art. 92 è una disposizione storica costruita per l’ordinamento monarchico e riferita al Re Imperatore e alla Famiglia Reale. Con l’instaurazione della Repubblica e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la disposizione ha perso il proprio presupposto istituzionale. Non va quindi letta come disciplina matrimoniale attuale. La sua permanenza testuale nel codice ha valore storico e consente di comprendere il contesto originario del codice civile del 1942.

Ratio

La norma aveva la funzione di prevedere un regime matrimoniale speciale per la Casa reale; tale presupposto istituzionale è venuto meno con la Repubblica.

Questioni interpretative

La questione è esclusivamente storico-sistematica: il testo non va confuso con il regime matrimoniale vigente.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 1.

Fonti del commento

Norme collegate

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