Art. 91 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoIL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO Testo previgente del comma 1: “I matrimoni tra persone appartenenti a razze diversi sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.”

    Testo previgente

    I matrimoni tra persone appartenenti a razze diversi sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942

I matrimoni tra persone appartenenti a razze diversi sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha confermato l’abrogazione dell’articolo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 91 abrogato: divieti matrimoniali razziali

L’art. 91 appartiene alla legislazione razziale del periodo fascista e non è più vigente. Il testo subordinava i matrimoni tra persone appartenenti a “razze” diverse alle limitazioni previste dalle leggi speciali. L’abrogazione è stata confermata dal D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287. La conservazione del testo nella banca dati ha esclusiva funzione storica: consente di documentare l’evoluzione dell’ordinamento e il definitivo superamento di una disciplina fondata sulla discriminazione razziale, incompatibile con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.

Ratio

La funzione attuale della disposizione è esclusivamente storico-documentale; la ratio originaria apparteneva alla legislazione discriminatoria razziale ormai integralmente espunta dall’ordinamento.

Questioni interpretative

È essenziale distinguere il testo storico dalla disciplina vigente e non attribuirgli alcuna efficacia normativa attuale.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 3.

Fonti del commento

Norme collegate

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