Art. 90 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Assistenza del minore. Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Assistenza del minore. Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Curatore speciale del minore autorizzato al matrimonio

L’art. 90 consente al tribunale o alla corte d’appello, con il provvedimento che autorizza il matrimonio del minore, di nominare un curatore speciale quando le circostanze lo richiedano. Il curatore assiste il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali, offrendo una protezione ulteriore sul piano patrimoniale. La norma completa l’art. 84: l’autorizzazione al matrimonio non elimina infatti la necessità di proteggere il minore nella gestione di scelte economiche complesse connesse al nuovo status.

Ratio

La ratio è garantire al minore autorizzato al matrimonio un’assistenza indipendente nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano presupposti della nomina e ambito dei poteri del curatore speciale.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 84.

Fonti del commento

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