Art. 94 c.c.

Luogo della pubblicazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 Testo previgente del comma 2: “Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza”

    Testo previgente

    Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 30/03/2001

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Testo vigente dopo l’abrogazione del secondo comma.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 29/03/2001

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

Il D.P.R. 396/2000 ha abrogato il secondo comma dell’art. 94.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale

Commento

Luogo della pubblicazione matrimoniale

L’art. 94 individua il comune competente per la richiesta e l’esecuzione della pubblicazione matrimoniale. La richiesta va presentata all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi e la pubblicazione viene effettuata nei comuni di residenza di entrambi. Il D.P.R. 396/2000 ha abrogato il secondo comma, che imponeva un’ulteriore pubblicazione nel comune della precedente residenza quando quella attuale durasse da meno di un anno.

Ratio

La ratio è collegare la pubblicazione ai luoghi nei quali gli sposi hanno una stabile relazione anagrafica e sociale.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano individuazione della residenza rilevante e coordinamento con il regolamento dello stato civile.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 93.

Fonti del commento

Norme collegate

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