Art. 98 c.c.

Rifiuto della pubblicazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Rifiuto dell’ufficiale dello stato civile e ricorso al tribunale

L’art. 98 disciplina il caso in cui l’ufficiale dello stato civile ritenga di non poter procedere alla pubblicazione. Il rifiuto deve essere motivato mediante rilascio di apposito certificato. Contro tale decisione gli interessati possono ricorrere al tribunale, che decide in camera di consiglio dopo aver sentito il pubblico ministero. La previsione assicura quindi sia trasparenza amministrativa sia controllo giurisdizionale sulla decisione che impedisce l’avvio della procedura matrimoniale.

Ratio

La ratio è garantire una tutela giurisdizionale effettiva contro il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano motivazione del rifiuto, oggetto del controllo del tribunale e sussistenza degli impedimenti matrimoniali.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 93, 96 e 100.

Fonti del commento

Norme collegate

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