Art. 97 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 Testo previgente del comma 1: “Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.”

    Testo previgente

    Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 29/03/2001

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Articolo abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 97 abrogato: documenti per la pubblicazione

L’art. 97 imponeva a chi richiedeva la pubblicazione di presentare l’estratto dell’atto di nascita degli sposi e gli altri documenti necessari a dimostrare la libertà di stato. La disposizione è stata abrogata dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nell’ambito della riforma dell’ordinamento dello stato civile. Il controllo documentale non è venuto meno, ma è oggi regolato dalla disciplina amministrativa vigente, che attribuisce agli uffici dello stato civile specifici compiti di acquisizione e verifica.

Ratio

La ratio originaria era consentire all’ufficiale dello stato civile di verificare documentalmente capacità e libertà matrimoniale.

Questioni interpretative

La disciplina vigente va ricostruita attraverso il D.P.R. 396/2000 e le norme sullo stato civile.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 86, 93 e 98.

Fonti del commento

Norme collegate

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