Art. 96 c.c.

Richiesta della pubblicazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Richiesta della pubblicazione

L’art. 96 individua i soggetti legittimati a richiedere la pubblicazione matrimoniale. La richiesta deve provenire da entrambi gli sposi oppure da una persona munita di speciale incarico ricevuto da essi. La previsione assicura che l’avvio del procedimento di pubblicazione sia riconducibile alla volontà degli interessati. La norma va coordinata con la disciplina amministrativa dello stato civile relativa alla documentazione e agli adempimenti dell’ufficiale competente.

Ratio

La ratio è garantire la riferibilità della richiesta di pubblicazione alla volontà di entrambi i futuri coniugi.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano forma e contenuto dell’incarico speciale e coordinamento con gli adempimenti amministrativi.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 93 e 94.

Fonti del commento

Norme collegate

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