Art. 100 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. (1) (2) (3)(1) (2) (3)

Note

  1. (1)Ex comma 5 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 Testo previgente del comma 5: “Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione [95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.”

    Testo previgente

    Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione [95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

  2. (2)Comma 4(111) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  3. (3)Comma 4(112a) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Riduzione del termine e omissione della pubblicazione. Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. (1) (2) (3)

Testo vigente; articolo interessato da interventi di coordinamento processuale e dal D.P.R. 396/2000.

Fonte ufficiale

Commento

Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

L’art. 100 consente al tribunale di ridurre il termine della pubblicazione per gravi motivi e, nei casi più eccezionali, di autorizzarne l’omissione per cause gravissime. L’omissione richiede una dichiarazione degli sposi, resa sotto la propria responsabilità, circa l’assenza degli impedimenti previsti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 c.c. Il cancelliere deve richiamare espressamente tali norme e avvertire gli interessati della rilevanza della dichiarazione. La disposizione introduce quindi una deroga eccezionale al procedimento ordinario, mantenendo un controllo giudiziale e una responsabilizzazione diretta degli sposi.

Ratio

La ratio è consentire flessibilità in situazioni eccezionali senza rinunciare al controllo sugli impedimenti matrimoniali.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano distinzione tra gravi motivi e cause gravissime e verifica dell’assenza degli impedimenti matrimoniali.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 85, 86, 87, 88, 89, 93 e 99.

Fonti del commento

Norme collegate

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