Art. 108 c.c.

Inapponibilità di termini e condizioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Consenso matrimoniale senza termini o condizioni

L’art. 108 vieta di sottoporre il consenso matrimoniale a termine o condizione. Il matrimonio è uno status personale che non può essere costituito con efficacia differita, temporanea o subordinata al verificarsi di un evento futuro. Se gli sposi formulano un termine o una condizione, l’ufficiale non deve procedere alla celebrazione. Se il matrimonio viene comunque celebrato, termine e condizione si considerano non apposti: il vincolo resta puro e immediato.

Ratio

La ratio è preservare l’unitarietà e certezza dello status matrimoniale, sottraendolo a clausole incompatibili con la sua natura.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano distinzione tra vere condizioni del consenso e mere dichiarazioni accessorie prive di efficacia giuridica.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 107.

Fonti del commento

Norme collegate

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