Art. 124 c.c.

Vincolo di precedente matrimonio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(258) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 05/06/2016

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

Testo vigente dopo l’estensione della disciplina alle unioni civili.

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 04/06/2016

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

La L. 76/2016 ha esteso la norma anche al precedente vincolo derivante da unione civile.

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Fonte ufficiale

Commento

Impugnazione per precedente matrimonio o unione civile

L’art. 124 disciplina l’impugnazione del nuovo matrimonio quando l’altro coniuge sia già vincolato da un precedente matrimonio o, dal 2016, da un’unione civile tra persone dello stesso sesso. L’azione può essere proposta in qualunque tempo dal coniuge interessato. Se viene contestata la validità del primo matrimonio, la relativa questione deve essere decisa preventivamente. La modifica introdotta dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 coordina la disposizione con il nuovo istituto dell’unione civile e con il principio di libertà di stato previsto dall’art. 86 c.c.

Ratio

La ratio è impedire la contemporanea esistenza di vincoli personali incompatibili e assicurare certezza dello stato civile.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano validità del precedente vincolo e ordine logico delle questioni da decidere.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 86.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.